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  Regolamento Collegio Probiviri  


Premessa  

Dal combinato disposto dalle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell' Associazione Nazionale Tributaristi L.a.p.e.t., il Collegio dei Probiviri ha competenza:

  • A giudicare in merito ai ricorsi proposti dagli Associati nei confronti di provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell' articolo 15 dello Statuto;
  • A giudicare in merito ai ricorsi proposti contro il diniego all' iscrizione all' Associazione ai sensi dell' articolo 2 del Regolamento;
  • A giudicare in merito ai ricorsi proposti dagli Associati contro le deliberazioni di decadenza ai sensi dell' articolo 4 del Regolamento;
  • A giudicare in merito alle deliberazioni della Commissione permanente Deontologica di cui all' articolo 15 dello Statuto, impugnate ai sensi dell' articolo 14 del Regolamento;
Art. 1 - Sede del Collegio   


A tutti gli effetti dello Statuto , del Regolamento nazionale e del presente Regolamento la sede del Collegio dei Probiviri è stabilita nel luogo ove ha sede l' Associazione.
Il Collegio istituisce una casella di posta elettronica, comunicandone l'indirizzo alla Segreteria Nazionale per la divulgazione agli associati.
L'accesso alla casella di posta elettronica è consentito esclusivamente ai membri del Collegio.

Art. 2 - Ricorsi, impugnative e interpretazioni autentiche  


Il ricorso o l' impugnativa è introdotto/a con istanza al Collegio dei Probiviri e deve contenere l'indicazione :

  • - del ricorrente e/o del suo legale rappresentante;
  • - della relativa residenza o sede legale, con eventuale elezione di domicilio nel territorio dello Stato;
  • - del soggetto, persona fisica, ente od organo associativo nei cui confronti è proposto;
  • - dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
  • - dei motivi

Il ricorso o l'impugnativa deve essere sottoscritto/a dal ricorrente.

Al ricorso o all'impugnativa deve essere allegata copia della raccomandata inviata alla controparte di cui al successivo comma 6 e tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio.

Qualora manchi o sia assolutamente incerta una delle indicazioni o la documentazione di cui ai commi precedenti, o non sia sottoscritto/a il ricorso o l'impugnativa, il Collegio assegna un termine per l'integrazione. Decorso tale termine, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Il ricorso o l'impugnativa è proposto/a mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento o in busta raccomandata con avviso di ricevimento e si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

Copia del ricorso o dell'impugnativa, sottoscritto/a dal ricorrente e corredato/a dalla documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio e di cui al comma 3, deve essere trasmessa, con le modalità di cui al comma 5, contestualmente ed a cura del ricorrente alla controparte.

Al ricevimento del ricorso o dell'impugnativa la Segreteria Nazionale ne da' immediata e tempestiva comunicazione scritta al Collegio, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di cui all' articolo 1.

Il Collegio, convocato ai sensi dell' articolo 3, assegna alla controparte un termine per le controdeduzioni ed un ulteriore termine successivo al primo - ad entrambe le parti - per la presentazione di ulteriori memorie e documentazione.

Per controdeduzioni e ulteriori memorie e documentazione le parti provvedono con le medesime modalità di proposizione ed invio in copia del ricorso o dell'impugnativa.

Art. 3 - Convocazione del Collegio   


Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio, ai sensi e nei termini previsti dell' articolo 17 del Regolamento dell' Associazione, mediante comunicazione scritta indirizzata a mezzo posta elettronica, fax o lettera raccomandata ai membri del Collegio e contenente il luogo , la data, l'ora, gli argomenti le controversie.

Il luogo di convocazione può essere fissato in una qualsiasi località del territorio nazionale.

In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma.

Il Collegio si intende comunque validamente costituito ed atto ad espletare le proprie funzioni, pur in assenza di formale convocazione, con la presenza della totalità dei suoi componenti.

Nei casi di assenza, impedimento od inadempimento del Presidente, le funzioni di cui al presente articolo sono espletate del componente anagraficamente più anziano.

Art. 4 - Costituzione, maggioranze e funzionamento  


La costituzione e la formazione delle maggioranze nei provvedimenti del Collegio sono previste dall' articolo 17 del Regolamento dell' Associazione.

La validità di costituzione delle riunioni è accertata dal Presidente o dal suo sostituto, all'inizio della seduta.

Delle riunioni del Collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti. La raccolta dei verbali è conservata dal Presidente.

A tutti i componenti del Collegio è imposto il divieto di divulgare i contenuti delle riunioni.

Il Collegio, a maggioranza dei componenti, può delegare, in tutto od in parte, ad uno o più membri, compiti, anche di indagine e/o ricognizione, con obbligo di relazionare per iscritto.

Il Collegio, a maggioranza dei componenti, può delegare, in tutto od in parte, ad uno o più membri, compiti, anche di indagine e/o ricognizione, con obbligo di relazionare per iscritto.

Art. 5 - Norme di comportamento  


I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione ad atti, fatti, notizie e documentazione di cui siano venuti a conoscenza in relazione al mandato loro conferito.
L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l 'ora e l'ordine del giorno.
I componenti del Collegio devono astenersi:

  • - da esprimere verbalmente od in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente suscettibili di azioni disciplinari;
  • - dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Le violazioni alle norme comportamentali sono accertate a maggioranza dal Collegio, che propone le relative azioni disciplinari alla prima assemblea nazionale degli associati utile.
In caso di parità di voti non potrà essere proposta alcuna azione disciplinare.